ART. 1
Denominazione e sede
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “EFFERVESCIENZE ODV”,assume la forma giuridica di associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, e si configura come organizzazione di volontariato (ODV), non riconosciuta.
L’organizzazione ha sede legale in via Amatuzio, n. 144 nel comune di Bojano (CB).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
Finalità e Attività
L’organizzazione esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione nasce con l’intento di favorire la divulgazione della cultura scientifica ed in particolare si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- diffondere la cultura scientifica ed ampliare la conoscenza delle tematiche di interesse scientifico in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- porre in atto iniziative per favorire la divulgazione scientifica e tecnologica;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale della divulgazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti vogliano approfondire o condividere le proprie conoscenze nell’ambito scientifico.
L’associazione “EFFERVESCIENZE”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo, in particolare:
- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, manifestazioni, incontri con l’autore, escursioni sul territorio, viaggi e visite guidate, teatro scientifico, laboratori itineranti, creazione di un’area museale, attività editoriale (pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari).
ART. 6
L’associazione “EFFERVESCIENZE ODV” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Per il perseguimento dei propri obiettivi l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Molise.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 7
Diritti e doveri degli associati
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
ART. 9
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10
Gli organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)
- Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare a mezzo e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
L’assemblea ordinariaè regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
ART. 14
L’assemblea straordinariamodifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
(Se prevista, anche per l’assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).
ART. 15
Organo di amministrazione
Il CONSIGLIO DIRETTIVO governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e possono essere riconfermati. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio si riunisce:
- ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- di regola, ogni trimestre ed almeno due volte l’anno, anche per via telematica, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 16
Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
Le risorse economichedell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 18
I benidell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 19
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 20
Bilancio
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 21
Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 22
Le convenzionitra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 23
Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 24
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25
Responsabilità della organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26
Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 27
Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.